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T.U. 13/01/2006
a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). 1 Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso. 2 I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalità ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, ed i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità ed i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera
a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione Relazione all’articolo 176 Il presente articolo codifica l’art. 9 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti. Si è tenuto conto della novella recata dal d.lgs. n. 189 del 2005.
Art. 177 (Procedure di aggiudicazione) (art. 10, e art. 20 octies, comma 4, d.lgs. 190/2002) 1 L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente ge- nerale avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata. 2 Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo. 3 I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza. 4 L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali: a) il prezzo; b) il valore tecnico ed estetico delle varianti; c) il tempo di esecuzione; d) il costo di utilizzazione e di manutenzione; e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2; f) la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 176, comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo 37, comma 8, aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi; g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire. h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. 5 Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III. 6 Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non pre- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. visto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18. 7 Per l'affidamento di servizi si applica l’articolo 164. Relazione all’articolo 177 Il presente articolo codifica l’art. 10 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti. In particolare: 1 e 2 comma: è stato soppresso il riferimento all’appalto concorso; 4 comma: l’elenco dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è integrato con i criteri successivamente introdotti dall’art. 20 octies aggiunto dal D.Lgs, 9/2005 (cfr. lettere f) e g) ; comma 3: la forcella è disciplinata nel puntuale rispetto delle direttive comunitarie; per i settori ordinari, nel recepimento, si è elevato il numero minimo di soggetti da invitare da cinque a dieci, rispetto alla direttiva comunitaria (v. art. 62 del recepimento). Non si ritiene di fare analoga scelta per il settore delle infrastrutture, perché la “filosofia” del d.lgs. n. 190 del 2002 è stata quella di introdurre procedure maggiormente elastiche e snelle, fermo il rispetto delle direttive comunitarie. comma 7: si rinvia all’articolo 164, cha a sua volta ha recepito l’articolo 2 bis, d.lgs. n. 190 del 2002, introdotto dal d.lgs. n. 189 del 2005.
Art. 178 (Collaudo) (art. 11, d.lgs. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. Relazione all’articolo 178 Il presente articolo codifica l’art. 11 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.
Art. 179 (Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico) (art. 13, d.lgs. 190/2002) 1 Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso. 2 Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed all'esercizio delle opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, è T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. comunicato dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. 3 Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria ed acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183. 4 L'approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. 5 Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive. 6 Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di cui alla parte III. 7 Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infra- strutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170. Relazione all’articolo 179 Il presente articolo codifica l’art. 15 del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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